Acustica architettonica

 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

(DPCM 5 dicembre 1997). 
Il servizio è finalizzato all'ottenimento dei permessi per la realizzazione ed il recupero di tutti gli edifici adibiti ad attività umane. Il DPCM determina i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro elementi in opera nonché i limiti di rumorosità delle sorgenti interne agli edifici.
 

Obblighi:

A partire dalla entrata in vigore del decreto, 20 febbraio 1998, tutti gli edifici di nuova costruzione (o comunque con data della Concessione Edilizia successiva al 20/2/98) sono sottoposti alle prescrizioni del DPCM 5/12/97.

Con circolare del Ministero dell’Ambiente del 9/3/99, si stabilisce che anche gli edifici esistenti ma oggetto di totale ristrutturazione debbano rispettare le medesime prescrizioni.

Il rispetto dei requisiti acustici deve essere garantito mediante un attestato di conformità, di norma accompagnato da una valutazione tecnica basata su delle misurazioni fonometriche eseguite secondo le corrispondenti norme di buona tecnica ad edificio ultimato.

 

Responsabilità:

La responsabilità che un edificio sottoposto al regime del DPCM 5/12/97 non sia conforme ai valori in esso definiti, ricade sui seguenti soggetti:
  1. il tecnico professionista che ha compiuto le valutazioni, qualora non abbia svolto correttamente i test;
  2. il costruttore, qualora non si sia occupato di far verificare la conformità dell’edificio con il decreto o nel caso in cui abbia costruito in modo difforme da quanto definito nel progetto acustico);
  3. il Comune, nel caso non abbia richiesto la verifica dei parametri definiti nel DPCM;
  4. il committente, in occasione dell’eventuale rivendita del proprio immobile, se non si è mai preoccupato di ottenere il corretto attestato di conformità.

 

 

 
 

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